FAQ

Qui troverete le domande più frequenti con le relative risposte riguardanti ai spese di esecuzione:

L'Ufficio centrale d'incasso per la Svizzera (ZIS) è un reparto addetto alla fornitura di servizi, facente parte del AMS Arbeitsmarkt-Services AG di Pratteln. Esso ages per conto delle commissioni paritetiche. Conformemente all’articolo 8.5.2 CCL dell’edilizia secondaria nei Cantoni di Basilea-Campagna, Basilea-Città e Soletta la Cassa di compensazione è autorizzata dalle imprese con sede all’estero, che inviano lavoratori nell’ambito di applicazione del presente CCL, all’incasso dei spese di esecuzione ai sensi dell’articolo 8 dell’ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) conformemente all’articolo 17 CCL e agli articoli dichiarati d'obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro conformemente all’articolo 3.2.2 CCL.

Nel caso specifico, vi preghiamo di inviare al ZIS la ricevuta bancaria, nonché la fattura corrispondente per comprovare il pagamento del contributo base, dopodiché riceverete una fattura al netto del contributo base nel mese di pertinenza.

In tal caso, l’errore dovrà essere notificato allo ZIS entro 30 giorni. Per comprovare l’errore, vi preghiamo di allegare alla comunicazione scritta sia la copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, sia i documenti della vostra attività effettiva. Tuttavia va sottolineato che, ai fini dell’assoggettamento di un’impresa ad un CCL specifico, nonché ai fini della classificazione nelle ramo lavorative di un CCL sono rilevanti e possono essere considerate esclusivamente le attività svolte durante il periodo lavorativo in Svizzera. Ciò può comportare la classificazione non conforme di un lavoratore, vale a dire non conforme secondo l’attività da questi principalmente svolta nel proprio paese di origine. Alla conferma di un’errata classificazione viene emessa contestualmente una fattura rettificata.

In caso di notifica di attività in Svizzera di un numero minore di lavoratori rispetto a quelli comunicati inizialmente, si dovrà provvedere a comunicare tempestivamente il numero effettivo con notifica supplementare. In caso di annullamenti successivi all’emissione di una fattura per spese di esecuzione, non sarà più possibile controllare se ed in quale misura le attività siano state effettivamente svolte. A tale proposito, conformemente all’Art. 9 del Codice civile (CC), le notifiche di distacco ufficiali, che costituiscono la base del calcolo, acquisiscono maggiore credibilità ed efficacia probatoria.

Da un lato un datore di lavoro ed i lavoratori impiegati sono soggetti al CCL di ramo di pertinenza. Dall’altro, nei Cantoni di Basilea-Campagna, Basilea-Città e Soletta, i singoli CCL di ramo l’edilizia secondaria sono soggetti anche al il CCL di ramo e per il CCL dell’edilizia secondaria nei Cantoni di Basilea-Campagna , Basilea-Città e Soletta (integrazione dei contratti collettivi di lavoro esistenti, in particolare per quanto attiene al controllo nell’ambito dei lavoratori distaccati e della lotta al lavoro nero). In tale contesto, vale per l’impresa que distacco dei lavoratori nei Cantoni di Basilea-Campagna, Basilea-Città e Soletta le due CCL sopra menzionati. Ciò significa che un lavoratore è tenuto a corrispondere i contributi dei spese di esecuzione di entrambi i CCL.

I contributi ai spese di esecuzione devono essere versati in franchi svizzeri sul conto corrente sottostante:

Zentrale Inkassostelle Schweiz, ZIS
Basellandschaftliche Kantonalbank CH-4410 Liestal
BIC: BLKBCH22
IBAN: CH60 0076 9037 0437 1200 1
Postkonto: 40-44-0

Il mancato pagamento dei spese di esecuzione costituisce un’infrazione dell’obbligo di legge e dell’obbligo generalmente vincolante di pagamento dei spese di esecuzione (cfr. anche Art. 8 ODist e Art. 17 CCL dell’edilizia secondaria BL/BS/BO). In caso di mancato pagamento del contributo ai spese di esecuzione calcolato dalla Zentrale Inkassostelle Schweiz, ZIS entro il termine prescritto, l’impresa riceverà un unico sollecito con invito a pagare l’importo dovuto. Se quest'ultima richiesta non viene soddisfatta, la violazione viene segnalata alla commissione paritetica competente o sanzionata dalla Zentrale Paritätische Kontrollstelle, ZPK (in qualità di commissione paritetica ai sensi dell'art. 7.1 CCL dell'edilizia secondaria BL/BS/SO) con una pena convenzionale (art. 7.5 lett. f e g in combinato disposto con l'art. 11 CCL dell'edilizia secondaria BL/BS/SO). Allo stesso tempo, viene fatta una segnalazione all'autorità cantonale competente (art. 9 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati), che a sua volta può imporre una multa amministrativa e, se necessario, ulteriori misure.